Avviso ai Cittadini
da LiberaMente Ciminna
Abbiamo ricevuto dalla Presidenza del Consiglio Comunale, come è avvenuto negli ultimi Consigli, l’autorizzazione a predisporre l’apparecchiatura per la registrazione e la trasmissione in diretta dell’audio su internet dei lavori del Consiglio Comunale del 27.12.2012.
Nella nostra nota del 22.12.2012 (vedi link) abbiamo chiesto all’intero Consiglio Comunale di valutare la possibilità di autorizzare oltre alla trasmissione dell’audio anche la trasmissione del video, ritenendo superati i vincoli ostativi che ne impedivano la trasmissione, in quanto è opinione ormai nota a tutti che il Presidente ed i Consiglieri tutti sono favorevoli alla trasmissione video in diretta su internet.
Pertanto, in attesa che venga redatto ed approvato uno specifico regolamento per la trasmissione audio/video dei lavori consiliari, riteniamo che è nei poteri del Consiglio Comunale decidere in autonomia e autorizzare la trasmissione in diretta del video, come è successo in precedenza con la trasmissione in diretta dell’audio (non prevista nell’attuale regolamento) avallata da una votazione straordinaria fatta all’inizio della seduta .
Proprio per questo motivo, la nostra Associazione, predisporrà nell’Aula Consiliare oltre all’impianto microfonico per la registrazione dell’audio anche un sistema di video ripresa, rimettendo la decisione sulla trasmissione del video alla determinazione dei Consiglieri, i quali avranno la possibilità di decidere se autorizzare o meno la trasmissione del video.
Pertanto le nostre telecamere rimarranno spente qualora il Consiglio non vorrà autorizzare la trasmissione del video.
Siamo certi che la sensibilità dei Consiglieri Comunali possa esprimersi a seguito di questa nuova proposta.
La trasmissione video è essenziale e permette al numeroso pubblico di capire particolari che non sono possibili attraverso la registrazione audio, come ad esempio la votazione dei punti all’ordine del giorno che viene per alzata di mano.
Tutto continua all’insegna dell’approssimazione, fra l’altro mi chiedevo com’è può succedere che nel nostro consiglio comunale siedono due consiglieri comunali in palese condizione d’incompatibilità a rivestire la carica e nessuno (in consiglio) muove un dito.
Il termine del giorno è”mi astengo”.ma da cosa o il perché non è tenuto saperlo.troppo comodo troppo facile,
concordo con Claudio, penso che amministrare sia difficile e tutti gli amministratori, quelli di prima, quelli attuali e certamente anche quelli che verranno commettono degli sbagli, possono dimostrarsi incompetenti o dei veri e propri fannulloni e a porre rimedio a questo ci siamo noi cittadini con il nostro voto; ma quando si amministra bisogna assumersi responsabilità più o meno pesanti, bisogna fare scelte che possono risultare anche impopolari.
Delle scelte vanno fatte, non si può scegliere di non scegliere (scusate il gioco di parole).
I debiti fuori bilancio non devono essere una prassi però penso sia sbagliato dire io non approvo perchè sono debiti fatti dalla precedente amministrazione.
E se poi i debiti li fa anche l’attuale amministrazione cosa succede? Li approvo perchè a fare questi debiti è stata la mia di amministrazione!!
Ci vuole un impegno serio affinchè non si verifichino più debiti fuori bilancio e somme urgenze e non astenersi e basta senza un’analisi attenta di come questi debiti sono stati fatti.
Astenersi in questo modo è troppo facile e comodo; questo serve solo a dire in paese io debiti non ne ho approvati. Non è colpa mia……Troppo facile!!!
finalmente si pone fine a questa buffonata della diretta web che non è altro che il passatempo di fina, ***** e campobello.
*modifica a cura del gestore
1. Cos’è il debito fuori bilancio.
Il debito fuori bilancio si configura, pertanto, come un’obbligazione perfezionatasi nell’ordinamento civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio, in violazione delle norme che disciplinano il procedimento di spesa, e che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile. Varie possono essere le cause del suo originarsi, così come il periodo del suo perfezionamento, che può verificarsi sia nell’esercizio in corso che in quelli pregressi. Il tratto distintivo, infatti, che accomuna tutte le ipotesi di debito fuori bilancio attiene proprio alla patologia della gestione delle risorse.I debiti fuori bilancio riconoscibili dall’ente locale quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel Principio contabile n. 2 nel testo approvato dall’Osservatorio per la finanza locale del Ministero dell’Interno il 18/11/2008, e che è la seguente:
a) sentenze esecutive
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del Tuel, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Violazione del procedimento di spesa per acquisizione di beni e servizi. Conseguenze
Il debito fuori bilancio, si produce al di fuori della sfera gestionale dell’ente, in quanto si è perfezionato giuridicamente ma non contabilmente. Perché possa diventare debito proprio dell’ente è necessario che il Consiglio provveda al riconoscimento della sua legittimità. Il mancato, formale riconoscimento da parte del Consiglio produce la conseguenza prevista dall’art. 191 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile, tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura in violazione delle norme sull’assunzione degli impegni di spesa.
L’art. 194 del T.U.E.L. n. 267/2000 consente, infatti, la riconoscibilità della legittimità di un debito fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.Sicché, al momento del riconoscimento, il Consiglio deve prendere atto, anzitutto, che l’obbligazione si riferisce a funzioni e servizi di propria competenza, per poi dichiarare la effettiva utilità ricevuta dalla prestazione in termini di arricchimento per l’ente. L’accertamento della sussistenza dei predetti elementi attiene alla dimostrazione dell’effettiva utilità che l’ente ha tratto dalla prestazione altrui in termini di misurazione dell’utilità ricavata dalla prestazione di beni o servizi eseguita dal terzo creditore, esso va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezzari e tariffe approvati da enti pubblici a ciò deputati, o dagli ordini professionali, se trattasi di parcelle.
Si ritiene, inoltre, che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria ed, in generale, i maggiori esborsi conseguenti a ritardato pagamento di forniture, in considerazione del fatto che in questo caso nessuna utilità ed arricchimento può conseguire all’ente, rappresentando i predetti esborsi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il loro comportamento lo hanno determinato.
In assenza dei predetti presupposti, i debiti fuori bilancio non sono altrimenti riconoscibili.
Auspico che il Consiglio Comunale proceda speditamente alla modifica del regolamento poiché specialmente per quanto riguarda la pubblicità delle sedute e degli atti ritengo che sia molto carente. Per la pubblicità delle sedute prevede solo uno spazio riservato al pubblico che, come ho potuto constatare personalmente, è del tutto insufficiente quando vengono trattati argomenti rilevanti. Sarebbe opportuno stabilire un termine massimo per la pubblicazione delle delibere all’albo pretorio, tipo 8 o massimo 10 giorni; attualmente siamo nella media di oltre un mese dalla riunione del consiglio.
La carenza dello spazio riservato al pubblico può essere agevolmente superata con la pubblicazione nel web dell’audio delle riunioni del Consiglio, in diretta e/o in differita entro qualche giorno. L’accortezza usata dal Presidente nell’ultima riunione di dire i nominativi dei consiglieri per poterli individuare nelle votazioni per alzata di mano, rende il video non indispensabile ai fini di un’informazione completa per chi ascolta da casa.
Il nuovo regolamento dovrà necessariamente stabilire che l’amministrazione comunale si dovrà far carico dell’onere derivante dalla pubblicazione nel web delle riunioni del consiglio: per il solo audio l’attrezzatura richiesta è sicuramente meno costosa.
Speriamo che questa bella novità iniziata nel 2012 grazie all’impegno dell’associazione LiberaMente, possa proseguire anche nel 2013 regolamentata in maniera soddisfacente per tutti.
Il consiglio comunale non delibera su argomenti presentati da un’associazione ma delibera su proposte precise presentate come punti all’ordine del giorno come è stato fatto con la modifica dell’articolo 37 del regolamento.
Mi pare giusto che il consiglio abbia autorizzato solo la registrazione audio del consiglio e la sua trasmissione in diretta web e già è andato oltre quanto possibile per regolamento.
E’ stato giusto aspettare un apposito regolamento per la diretta video; mi sa che liberamente deve riconoscere che il consiglio non vuole negare questa opportunità e sono convinto che si arriverà anche alla diretta video.
Liberamente potrà dire che è solo merito suo se si è arrivati a queste posizioni in consiglio: io non penso sia così ma questo lo lascio decidere ad ognuno di noi secondo il proprio libero pensiero.
Tutto e subito non è sempre possibile e liberamente non può pensare di fare sempre la prima della classe anche se è giusto riconoscerle i meriti di tante iniziative più o meno condivisibili.
Dedicata a Calimero