Covid-19, Ciminna diventa “zona rossa”
di Agorà Ciminna
Si tratta della massima misura di contrasto al Covid-19 quella che interesserà Ciminna e altri 9 comuni siciliani. La “zona rossa”, è stata indetta dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci con ordinanza n.61 del 19 novembre, d’intesa con l’Assessore alla Salute Ruggero Razza, una volta ascoltati i sindaci dei comuni interessati e sarà in vigore fino al 03/12/2020.
Il Sindaco di Ciminna Vito Filippo Barone lo aveva preannunciato nella diretta web di mercoledì scorso, durante la quale ha dichiarato di averne fatto esplicita richiesta al Presidente della Regione, preoccupato dal continuo incremento di positivi nel nostro comune, ad oggi circa 90 casi. Il Sindaco aveva anche fatto appello alla responsabilità individuale dei propri cittadini, rimproverando l’atteggiamento indisciplinato di quanti, nonostante l’emergenza, hanno disatteso le direttive impartite dagli organi compatenti per prevenire il contagio del virus. Nei giorni scorsi, il primo cittadino aveva già adottato misure atte a limitare gli spostamenti non necessari ed assembramenti di ogni tipo.
Adesso per Ciminna è arrivato il momento che tutti avremmo voluto evitare e quello che richiederà maggiori sacrifici. Sarà infatti di fondamentale importanza in questi giorni, rispettare ogni misura prevista al fine di invertire il trend dei contagi e far abbassare l’asticella di guardia. Per questo motivo il territorio sarà presidiato dalle forze dell’ordine, dai vigili urbani e dalla protezione civile al fine di vigilare sul rigido rispetto delle regole da parte di tutti.
Le vie di accesso che portano al nostro comune saranno limitate e saranno istituiti posti di controllo da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri, che consentiranno l’ingresso e l’uscita soltanto ai casi necessari e giustificati per lavoro, salute e necessità.
Cosa si può e non si può fare quindi:
DIVIETO:
Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, fatta eccezione per motivi di lavoro, salute o necessità;
Divieto di circolare a piedi o con qualsiasi mezzo, ad eccezione di comprovate esigenze lavorative, acquisto generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni sanitarie, per necessità impreviste o improcrastinabili, o per usufruire di servizi non sospesi.
E’ CONSENTITO:
Il transito per operatori sanitari , per il personale impegnato nelle attività legate all’emergenza , nonché per prodotti alimentari, sanitari , per beni e servizi essenziali;
Il transito per attività necessarie alla cura e allevamento degli animali;-
Il transito per per attività imprenditoriali connesse al ciclo delle piante.
SOSPENSIONE:
Sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche;
Sospensione di ogni attività degli uffici pubblici , ad eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
Sospensione delle attività commerciali al dettaglio (negozi), fatta eccezione dei generi alimentari e beni di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM del 3 novembre 2020;-
Sospese le attività inerenti servizi alla persona (codice ateco 96) fatta eccezione per barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM.
RIMANGONO APERTI:
Negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM del 3 novembre 2020;-
Nelle giornate festive restano aperte esclusivamente edicole, tabacchi, farmacie e Parafarmacie;
Sempre consentita (anche nei festivi) la vendita a domicilio dei prodotti alimentari e combustibili per uso domestico.